814.600OPSRFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento e dura 50 anni. L’autorità cantonale riduce la durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti sull’ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno:
cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo A e B;
15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E.
Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che:
gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 2.1–2.4 e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici;
le acque sotterranee, l’acqua d’infiltrazione raccolta e i gas della discarica vengano controllati se sono necessari controlli conformemente agli articoli 41 e 53 capoverso 5.
Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superficie.
In concomitanza con l’ultima autorizzazione d’esercizio di una discarica o di un compartimento l’autorità cantonale stabilisce la durata della manutenzione postoperativa e gli obblighi dei detentori della discarica conformemente ai capoversi 2 e 3. Può esonerare le discariche o i compartimenti di tipo A dal soddisfare i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.
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