814.710ORNIFederal Council Ordinance1 feb 2000Fonte originale
L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli articoli 4 e 5 siano risanati.
Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto durante il risanamento.
Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.
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