(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)
Limitazioni preventive delle emissioni
1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica
11 Campo d’applicazione
1Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione nominale superiore a 1000 V:
- linee aeree a corrente alternata;
- linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi separati.
2Per l’impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.
12 Definizioni
1Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.
2Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase L1, L2 e L3; nel caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V.
3Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra inclusi i tralicci per le linee aeree o gli involucri edili per le linee sotterranee. Essa può comprendere uno o più tratti di linea.
4Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall’ordine in cui vengono realizzate o modificate.
5Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.
6La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell’impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l’occupazione di fase ottimizzata per la direzione di carico parallela.
7Sono considerate modifiche di un impianto:
- gli adeguamenti edili che riducono la distanza dal suolo dei conduttori di fase di una linea aerea o la profondità dei conduttori di fase di una linea sotterranea;
- gli adeguamenti edili che aumentano la distanza tra i conduttori di fase con la stessa frequenza di una linea;
- la realizzazione di una nuova linea in uno spazio ristretto con una linea esistente;
- lo smantellamento di una linea situata in uno spazio ristretto con un’altra linea;
- la modifica del numero di tratti di linea in esercizio permanente;
- la conversione di tratti di linea esistenti verso sistemi elettrici con un’altra frequenza; o
- la modifica permanente della corrente determinante di cui al numero 13 capoversi 2 e 3.
8Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modifiche dell’impianto se viene mantenuta almeno una linea la cui autorizzazione era già passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante
1È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni di carico.
2È considerata corrente determinante:
- per le linee aeree: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica e ammessa per una temperatura ambiente di 40 °C e un vento di velocità pari a 0.5 m/s;
- per le linee sotterranee: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica, segnatamente secondo la norma IEC 602871.
3Nella decisione relativa all’approvazione del piano l’autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale valore va rispettato per almeno il 98 per cento dell’anno.
14 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
15 Nuovi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, cablaggi o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.
16 Vecchi impianti
1Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento.
2Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.
17 Modifica di vecchi impianti
1Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.
2Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, è ottimizzata; e
- sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, a meno che non rientrino nelle riserve del capoverso 3.
3Non devono essere adottate le misure seguenti:
- il cablaggio di tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o superiore;
- il cablaggio di tratti di linea con una frequenza di 16,7 Hz;
- il trasferimento in un altro sito di linee con tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o superiore; oppure
- il trasferimento in un altro sito di linee sotterranee.
4Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.
2 Stazioni di trasformazione
21 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione dall’alta alla bassa tensione.
22 Definizioni
1Un impianto comprende tutte le parti conduttrici di una stazione di trasformazione, compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.
2È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale.
23 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
24 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
25 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3 Sottostazioni e impianti di distribuzione
31 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta tensione.
32 Definizioni
1Un impianto comprende:
- tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione;
- per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c dell’ordinanza del 23 novembre 19832sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente di ritorno.
2È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale oppure lo spostamento o l’ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.
33 Stato di esercizio determinante
1È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
2È considerato stato di esercizio determinante degli impianti che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c Oferr la combinazione dello stato di esercizio secondo il capoverso 1 per il lato della tensione superiore con lo stato di esercizio secondo il numero 53 per il lato della tensione inferiore.
34 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
35 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
4 Installazioni elettriche domestiche
1Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 19023sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.
2Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile.
3Per stato della tecnica riconosciuto s’intendono in particolare le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)4.
5 Ferrovie
51 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a corrente alternata.
52 Definizioni
1Un impianto comprende, nella sezione sottoposta a valutazione, l’impianto della linea di contatto e l’impianto di corrente di ritorno e di messa a terra giusta l’allegato 4 lettere c e d Oferr.
2È considerata modifica di un impianto l’aumento del numero di binari elettrificati.
53 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio previsto di treni passeggeri e treni merci con la corrente necessaria immessa nell’impianto della linea di contatto, ossia il valore medio sull’arco di 24 ore.
54 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace medio della densità del flusso magnetico sull’arco di 24 ore è di 1 μT.
55 Nuovi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori d’alimentazione che conducono le correnti più intense; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
56 Vecchi impianti
Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, occorre equipaggiare l’impianto con un conduttore di ritorno.
57 Modifica di vecchi impianti
1Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare le seguenti esigenze:
- la densità del flusso magnetico non può aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto veniva superato prima della modifica; e
- il valore limite dell’impianto non può essere superato negli altri luoghi a utilizzazione sensibile.
2L’autorità accorda deroghe se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capoverso 2.
6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo
61 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:
- le antenne per ponti radio;
- le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e che sono fissate all’interno di un edificio in funzione esclusiva del loro esercizio;
- le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e:
1. sono distanti almeno 5 m da altre antenne di trasmissione, o
2. sono distanti meno di 5 m da altre antenne di trasmissione, purché emettano insieme alle stesse un’ERP massima di 6 W;
d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.
62 Definizioni
1Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione montate sullo stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio.
2I gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto sono considerati un impianto indipendentemente dall’ordine in cui sono realizzati o modificati.
3Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto se almeno un’antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell’altro gruppo di antenne.
4Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi di raggior intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggior in metri è pari a:; spiegazione dei simboli:
a. F è il fattore di frequenza. Esso è pari a:
1. 2,63, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori,
2. 1,76, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori,
3. 2,10, per tutti gli altri gruppi di antenne;
b. ERP90 è l’ERP complessiva in W nello stato di esercizio determinante, emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo di antenne in un settore azimutale di 90°; determinante è il settore azimutale con l’ERP complessiva massima.
5Sono considerati modifica di un impianto:
- la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
- l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
- l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
- il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.
5bisL’applicazione di un fattore di correzione secondo il numero 63 capoverso 2 alle antenne di trasmissione adattative esistenti non è considerata una modifica di un impianto.
6Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se sono fatte funzionare in modo che la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.
63 Stato di esercizio determinante
1È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione.
2Per le antenne di trasmissione adattative con otto o più unità controllabili separatamente (sub-array) può essere applicato un fattore di correzione KAAall’ERP massima se le antenne di trasmissione sono dotate di una limitazione automatica della potenza. Questa deve garantire che durante il funzionamento l’ERP media su 6 minuti non superi l’ERP corretta.
3Si applicano i seguenti fattori di correzione KAA:
4Se per le antenne di trasmissione adattative esistenti è applicato un fattore di correzione KAA, il titolare dell’impianto inoltra all’autorità competente una scheda dei dati sul sito aggiornata.
64 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
- 4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori;
- 6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori;
- 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.
65 Nuovi e vecchi impianti
Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche
71 Campo d’applicazione
1Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 73, hanno una ERP complessiva superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.
2Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di trasmissione per ponte radio.
72 Definizioni
1Un impianto comprende tutte le antenne di trasmissione che sono montate sullo stesso traliccio o che trasmettono da uno spazio ristretto.
2Sono considerati modifica di un impianto:
- la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
- l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
- l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
- il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.
73 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio dell’impianto alla potenza massima di trasmissione.
74 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
- 8,5 V/m, per trasmettitori a onde lunghe e a onde medie;
- 3,0 V/m, per tutti gli altri impianti di trasmissione.
75 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
8 Impianti radar
81 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 83, hanno una ERP complessiva, calcolata come valore medio durante il ciclo di scansione, superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.
82 Definizioni
1Un impianto comprende tutte le antenne con funzione radar che trasmettono da uno spazio ristretto.
2Sono considerati modifica di un impianto:
- la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
- l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
- l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato;
- il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato; oppure
- il cambiamento dei cicli di scansione.
83 Stato di esercizio determinante
È considerata stato d’esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo previsto alla potenza massima di trasmissione.
84 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.
85 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.