814.711O-LRNISFederal Council Ordinance1 giu 2019Fonte originale
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:
se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A), deve comunicare la manifestazione per scritto all’organo cantonale di esecuzione al più tardi 14 giorni prima dell’inizio fornendo le informazioni di cui all’allegato 4 numero 1;
se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2;
se il livello sonoro medio è superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A), deve:
1. rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.1 qualora la durata dell’esposizione agli stimoli sonori non superi le tre ore,
2. rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.2 qualora la durata dell’esposizione agli stimoli sonori superi le tre ore.
In una manifestazione con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica il cui livello sonoro medio è complessivamente superiore a 93 dB(A) e che include più parti che si svolgono in successione nella stessa sede, la parte della manifestazione con il livello sonoro medio più alto determina se per tutta la durata della manifestazione devono essere rispettati gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera b o gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera c.
Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) è tenuto a rispettare sia negli edifici sia nelle sedi fisse all’aperto i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.
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