(art. 20 e 21 cpv. 1)
1.1 Le notifiche devono contenere le seguenti indicazioni:
1.2 Per le manifestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c numero 2 deve essere presentato anche un piano del luogo di svolgimento in cui figurano la posizione, le dimensioni e la segnalazione della zona di recupero.
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve: 2.1 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 96 dB(A); 2.2 avvisare il pubblico in modo ben visibile nel settore di ingresso che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati; 2.3 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma SN EN 352-2:20021«Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti»; 2.4 controllare durante la manifestazione il livello sonoro medio mediante un fonometro di cui al numero 5.2; 2.5 impostare i dispositivi di misurazione conformemente al numero 5.4.
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata non superiore a tre ore, deve: 3.1.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5; 3.1.2 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il livello sonoro medio di 100 dB(A).
Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata superiore a tre ore, deve:
3.2.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5 e 3.1.2;
3.2.2 registrare il livello sonoro per tutta la durata della manifestazione come descritto al numero 5.3;
3.2.3 conservare per sei mesi e presentare su richiesta all’organo cantonale di esecuzione i dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro secondo il numero 5.1;
3.2.4 mettere a disposizione del pubblico una o più zone di recupero:
Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), deve: 4.1 avvisare il pubblico che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati; 4.2 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma SN EN 352-2:2002 «Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti».
5.1.1 Le immissioni sonore sono determinate ad altezza d’orecchio nel punto dove il pubblico è maggiormente esposto agli stimoli sonori (luogo di determinazione).
5.1.2 Per le misurazioni eseguite nel luogo di determinazione, il limite applicabile per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato è inferiore o uguale al limite.
5.1.3 Se il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione, le immissioni devono essere calcolate rispetto a quest’ultimo. Nel fare ciò, occorre considerare che:
5.2.1 I requisiti relativi agli strumenti di misurazione e alle classi di precisione dei fonometri per gli organi cantonali di esecuzione sono disciplinati nell’ordinanza del DFGP del 24 settembre 20104concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro.
5.2.2 I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono permettere:
La registrazione del livello sonoro deve soddisfare i seguenti requisiti:
5.3.1 durante la manifestazione, il livello sonoro continuo equivalente LAeq5mincalcolato su cinque minuti deve essere registrato almeno ogni cinque minuti;
5.3.2 i dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indicando l’ora esatta della misurazione.
Per la misurazione del livello sonoro, i dispositivi di misurazione vanno utilizzati con le seguenti impostazioni:
La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
RS 818.311 ↩
La norma menzionata è disponibile solo in francese e in inglese e può essere ottenuta a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld. ↩
RS 941.210.1 ↩
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