817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Le derrate alimentari che si prestano a tale scopo possono essere sottoposte a procedimenti biologici, chimici o fisici atti a prolungarne la conservazione o ad aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica.
I procedimenti devono essere applicati in modo tale che:
le derrate alimentari non risultino pericolose per la salute; e
la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali e organolettiche delle derrate alimentari siano modificate il meno possibile.
Le derrate alimentari che sono alterate o modificate sfavorevolmente non possono essere trattate con procedimenti atti a prolungarne la conservazione e ad aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica.
Il DFI disciplina:
le condizioni quadro e le temperature dei trattamenti termici, della refrigerazione e della surgelazione;
i dettagli tecnologici e le condizioni di applicazione dei procedimenti biologici, chimici o fisici.
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