818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’UFSP collabora con le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni:
nella sorveglianza delle malattie trasmissibili provenienti da animali o alimenti oppure trasmesse da vettori;
nella prescrizione di provvedimenti.
Se ha disposto il divieto provvisorio di lasciare la Svizzera (art. 41 cpv. 4 LEp), l’UFSP informa la SEM sul tipo e sulla durata dei provvedimenti adottati. Con la SEM e le competenti autorità cantonali l’UFSP scambia informazioni concernenti l’esecuzione del divieto di lasciare la Svizzera.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.