818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I medici cantonali che esercitavano il loro mandato secondo il diritto anteriore rimangono autorizzati a esercitare tale mandato.
Le precedenti autorizzazioni a eseguire vaccinazioni contro la febbre gialla rimangono valide fino alla scadenza, tuttavia al massimo due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
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