818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di eventi importanti i medici cantonali informano l’UFSP in merito ai provvedimenti di cui agli articoli 33–38 e 40 LEp. Verificano l’attuazione dei provvedimenti e informano l’UFSP.
I medici interessati, gli ospedali, le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario, i laboratori, gli esercenti di aeroporti e di impianti portuali sono tenuti a informare i medici cantonali in merito all’attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 33–38 e 40 LEp.
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