818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono, su richiesta, fornire al medico cantonale e all’UFSP informazioni concernenti le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione.
Gli ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e gli esercenti di aeroporti e di impianti portuali designano un organo preposto alla fornitura di informazioni.
L’UFSP e i medici cantonali o il medico in capo dell’esercito assicurano il reciproco scambio di informazioni.
L’UFSP può incaricare i laboratori di fornire alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione uno speciale modulo relativo al referto clinico con il risultato dell’analisi.
I medici trasmettono ai laboratori incaricati le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera e.1
I medici, gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché i laboratori pubblici o privati devono cancellare i dati sulla persona in questione trattati elettronicamente per la dichiarazione non appena hanno adempiuto l’obbligo di dichiarazione.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
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