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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 16
Art. 15
Art. 17
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Art. 16
Art. 15
Art. 17
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
L’UFSP presta assistenza nelle indagini epidemiologiche ai Cantoni che la richiedono, fornendo:
fondamenti tecnici, tra cui campionatura, liste di controllo e altri strumenti di rilevamento per indagare sulla comparsa della malattia;
supporto a livello di personale.
Garantisce il coordinamento con altri uffici federali, specialisti esperti, autorità estere e organizzazioni internazionali.
Coordina all’occorrenza le indagini intercantonali.
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