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Commenti: Art. 17 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 17
Art. 16
Art. 18
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Art. 17
Art. 16
Art. 18
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
L’UFSP svolge direttamente indagini epidemiologiche, in particolare:
in una situazione particolare in vista della prescrizione di provvedimenti di cui agli articoli 33–38 e 40 LEp;
se è necessario, un coordinamento intercantonale dei provvedimenti di prevenzione delle malattie trasmissibili e di lotta contro di esse; oppure
se necessari, provvedimenti nel trasporto internazionale di viaggiatori.
L’UFSP informa i medici cantonali delle sue analisi epidemiologiche, in particolare dei risultati e dei provvedimenti adottati.
L’UFSP può incaricare un medico cantonale di un’indagine epidemiologica se sussiste un grave pericolo per la salute pubblica.
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