818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il DFI stabilisce le singole osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione e per ogni osservazione il contenuto della dichiarazione, i criteri, i termini, le modalità di dichiarazione e le modalità di trasmissione della dichiarazione.
Disciplina per quali osservazioni:
siano necessarie indicazioni per identificare le persone affinché possano essere ordinati i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33–38 LEp;
debbano essere inviati campioni e risultati delle analisi ai laboratori designati dall’UFSP (art. 23 e 24);
debbano essere dichiarati sia i risultati positivi sia i risultati negativi delle analisi.
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