Di fronte alla minaccia immediata o in presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica, l’UFSP può decidere che:
- le dichiarazioni debbano contenere le informazioni necessarie per identificare le persone affinché possano essere ordinati i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33–38 LEp;
- i medici, gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario o i laboratori selezionati e soggetti all’obbligo di dichiarazione siano tenuti a dichiarare determinate informazioni;
- i campioni e i risultati delle analisi debbano essere inviati ai laboratori designati dall’UFSP (art. 23 e 24).