818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica e in una situazione di limitata disponibilità degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60, il DFI può disciplinarne l’attribuzione con una lista di priorità.
La lista di priorità è allestita in collaborazione con i Cantoni sulla base di criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze dell’economia nel suo complesso e della società devono essere opportunamente considerate.
Possono essere considerati con priorità in particolare:
il personale medico e sanitario;
le persone per le quali una malattia comporta il pericolo di un decorso grave o un accresciuto rischio di complicanze;
le persone che operano nel settore della fornitura di beni di pubblica utilità, della salute, della sicurezza interna o esterna, dei trasporti, delle comunicazioni o della fornitura di energia, acqua potabile o generi alimentari.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.