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Commenti: Art. 62 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 62
Art. 61
Art. 63
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Art. 62
Art. 61
Art. 63
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
L’UFSP stabilisce in collaborazione con i Cantoni la quota degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 da attribuire a ogni Cantone.
Nel farlo, tiene conto dell’entità della minaccia e dell’effettivo fabbisogno dei Cantoni.
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