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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 64
Art. 63
Art. 64a e 64b
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Art. 64
Art. 63
Art. 64a e 64b
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
La Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni.
I Cantoni si assumono i costi della distribuzione al loro interno.
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