Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 63 | Omnilex
Law
/
OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 63
Art. 62
Art. 64
Torna alla legge
Art. 63
Art. 62
Art. 64
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
La Farmacia dell’esercito provvede alla fornitura degli agenti terapeutici di cui all’articolo 60 ai Cantoni.
I Cantoni designano i servizi di consegna e li comunicano alla Confederazione.
I Cantoni provvedono al tempestivo inoltro degli agenti terapeutici forniti.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.