818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il trasporto di cadaveri dall’estero in Svizzera o attraverso la Svizzera avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera ha aderito.
Il disciplinamento previsto negli articoli 1–11 della Convenzione internazionale del 10 febbraio 19371concernente il trasporto dei cadaveri è applicabile ai trasporti dei cadaveri provenienti dai Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di cui al capoverso 1. In tali casi, la carta di passo per cadavere prescritta nell’articolo 1 di tale convenzione è allestita dall’autorità competente del Paese di partenza e deve essere vidimata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera in detto Paese. Quest’ultima rappresentanza può parimenti allestire la carta di passo.