818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il trasporto di cadaveri all’estero avviene conformemente alle convenzioni internazionali sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera ha aderito.
Per il trasporto di cadaveri verso o attraverso Paesi con i quali non sussiste alcun accordo particolare, oltre alla carta di passo per cadavere occorre l’autorizzazione della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in questione o una carta di passo per cadavere rilasciata dalla competente autorità locale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.