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Commenti: Art. 87 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 87
Art. 86
Art. 88
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Art. 87
Art. 86
Art. 88
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
La CFV stabilisce la propria organizzazione e il proprio metodo operativo in un regolamento.
Dal punto di vista amministrativo la CFV è aggregata all’UFSP. La segreteria è assunta dall’UFSP.
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