818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’UFSP e le competenti autorità cantonali devono anonimizzare o distruggere i documenti e i dati necessari all’identificazione delle persone non appena non sono più necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33–38 LEp, ma al più tardi dopo dieci anni.
Distruggono i moduli per le dichiarazioni di cui agli articoli 6–9 dopo la registrazione elettronica e la revisione dei dati, ma al più tardi dopo dieci anni.
Distruggono i seguenti documenti e dati dopo la valutazione, ma al più tardi dopo due anni:
i dati rilevati per identificare le persone nell’ambito delle indagini epidemiologiche (art. 15–17)
le schede di contatto (art. 49);
i questionari sullo stato di salute (art. 51);
gli elenchi dei passeggeri (art. 59 cpv. 3).
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