Le autorità competenti per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in relazione con l’oggetto del controllo secondo l’articolo 6 informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato:
- l’autorità cantonale competente secondo l’articolo 13 capoverso 1;
- l’organo cantonale di controllo, se ha partecipato all’accertamento dei fatti.