Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d’ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di aiuto sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile e di fiscalità e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.1
Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 informano l’organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell’ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.
Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l’organo cantonale di controllo si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521;FF 2016 125). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521;FF 2016 125). ↩
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