La Confederazione può, eccezionalmente, accordare contributi finanziari:
agli uffici paritetici di collocamento delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, la cui attività si estende all’intero Paese, se esercitano il collocamento su mandato della SECO;
agli uffici di collocamento di associazioni svizzere all’estero che, secondo il diritto straniero, devono operare gratuitamente;
alle istituzioni collaboranti all’applicazione di accordi interstatali, segnatamente in materia di scambio di praticanti.
I contributi finanziari ammontano di regola al 30 per cento al massimo delle spese d’esercizio computabili; non possono superare l’importo del disavanzo d’esercizio.
Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le spese d’esercizio computabili e designa le istituzioni che hanno diritto ai contributi.
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