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Commenti: Art. 32 | Omnilex
Law
/
Art. 32
Art. 31
Art. 33
Art. 32
823.11
LC
Federal Act
1 lug 1991
Fonte originale
I Cantoni disciplinano la sorveglianza del servizio pubblico di collocamento, del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito.
Gestiscono almeno un ufficio cantonale del lavoro.
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LC · Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
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