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Art. 34a

823.11LCFederal Act1 lug 1991Fonte originale
  1. Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
    1. agli organi dell’assicurazione per l’invalidità, qualora un obbligo in tal senso sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 19591sull’assicurazione per l’invalidità;
    2. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
    3. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
    4. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
    5. 2 alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile3.
  2. Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
    1. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
    2. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
    3. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19924sulla statistica federale;
    4. alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.
  3. I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro è garantito.
  4. Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
    1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
    2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse della persona in cerca di lavoro.
  5. Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
  6. Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
  7. I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
  8. I dati possono essere comunicati per via elettronica.5

Footnotes

  1. RS 831.20

  2. Introdotta dall’all. n. 25 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

  3. RS 210

  4. RS 431.01

  5. Introdotto dall’all. della LF del 14 giu. 2024 (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 764;FF 2023 2862).

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