Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie per l’osservazione del mercato del lavoro.1
Gli uffici del lavoro osservano la situazione e l’evoluzione del mercato del lavoro nel loro Cantone. Presentano rapporto alla SECO sulla situazione del mercato del lavoro, come anche sul collocamento pubblico e privato e sulla fornitura di personale a prestito.
I risultati sono pubblicati in modo tale da escludere qualsiasi riferimento alle persone interessate.2
I dati raccolti per l’osservazione del mercato del lavoro possono essere utilizzati soltanto a scopi statistici.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080;FF 1992 I 321). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080;FF 1992 I 321). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.