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Commenti: Art. 4 | Omnilex
Law
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Art. 4
Art. 3
Art. 5
Art. 4
823.11
LC
Federal Act
1 lug 1991
Fonte originale
L’autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attività di collocamento in tutta la Svizzera.
L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi.
Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.
Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.
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LC · Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
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