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Commenti: Art. 41 | Omnilex
Law
/
Art. 41
Art. 40
Art. 42
Art. 41
823.11
LC
Federal Act
1 lug 1991
Fonte originale
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive dopo aver sentito i Cantoni e le organizzazioni interessate.
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive per il loro settore di competenza.
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LC · Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
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