Il collocatore, nella pubblicazione delle offerte e delle domande d’impiego, deve indicare il suo nome e il suo indirizzo esatto. Gli annunci devono corrispondere alle condizioni effettive.
Al fine di seguire l’andamento del mercato del lavoro, l’autorità di rilascio può obbligare il collocatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività.
Il collocatore può elaborare i dati concernenti le persone in cerca d’impiego e i posti vacanti soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari per il collocamento. È tenuto a mantenerli segreti.
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