- Ciascun Cantone adotta, conformemente all’articolo 197 numero 4 della Costituzione federale, una strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi ai sensi dell’articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale.
- La strategia comprende i seguenti elementi:
- pianificazione delle esigenze dal profilo qualitativo e quantitativo;
- procedura per analisi periodiche delle esigenze;
- genere di collaborazione con le istituzioni;
- principi di finanziamento;
- 1 principi per la formazione professionale e la formazione professionale continua del personale specializzato;
- procedura di conciliazione per le controversie tra invalidi e istituzioni;
- genere della collaborazione intercantonale, in particolare nella pianificazione delle esigenze e nel finanziamento;
- piano di attuazione della strategia.
- Per l’approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una commissione peritale. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si compone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20082