831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.1
Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso dev’essere effettuato in una rata unica.
L’istituto di previdenza deve attestare all’assicurato il rimborso del prelievo anticipato sull’apposito modulo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5017). ↩
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