831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Per l’assicurato che non ha ancora compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio si limita alla prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno.
Per l’assicurato che ha compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno la prestazione di libero passaggio è disciplinato per analogia dall’articolo 5 capoverso 4.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.