831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
il pagamento della prestazione di previdenza;
1 il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell’altro coniuge o dell’altro partner registrato (art. 22 e 22d della legge del 17 dicembre 19932sul libero passaggio).
Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, l’istituto di previdenza deve garantire l’importo corrispondente.
Se l’assicurato cambia istituto di previdenza, il precedente istituto deve comunicare al creditore pignoratizio a chi ed in quale misura è stata trasferita la prestazione di libero passaggio.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). ↩