Gli assicuratori devono costituire un patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie destinato a garantire le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione. Ogni anno devono fornirne la prova all’autorità di vigilanza; quest’ultima può esigere la prova in ogni momento.
L’importo legale del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie corrisponde agli accantonamenti tecnici.
Gli elementi del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie devono essere designati in quanto tali. Possono essere utilizzati soltanto per sopperire alle pretese che tale patrimonio deve garantire.
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