L’autorità di vigilanza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati se un assicuratore non rispetta le disposizioni della presente legge e della LAMal1, non si conforma agli ordini dell’autorità di vigilanza o gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo.
Essa può in particolare:
vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali di un assicuratore;
ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali di un assicuratore;
trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un assicuratore;
trasferire l’effettivo degli assicurati a un altro assicuratore conformemente all’articolo 40;
ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie;
esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della vigilanza, del controllo o della gestione;
ordinare un aumento dei premi;
ordinare l’attuazione di un piano di finanziamento o di risanamento;
nominare una persona e affidarle compiti e poteri speciali conformemente all’articolo 39;
assegnare elementi patrimoniali degli assicuratori al patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie fino a concorrenza dell’importo legale di cui all’articolo 15 capoverso 2;
ordinare la moratoria concordataria secondo gli articoli 293–304 della legge federale dell’11 aprile 18892sulla esecuzione e sul fallimento in caso di pericolo d’insolvenza di un assicuratore;
esigere da un assicuratore la conclusione di un contratto di riassicurazione.
Se la situazione finanziaria di un assicuratore è a rischio e gli organi statutari non prendono provvedimenti adeguati, l’autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere g e h, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni legali per i due anni successivi.