L’autorità di vigilanza può verificare le transazioni tra un assicuratore nell’assicurazione sociale malattie e altre imprese.
L’autorità di vigilanza può delegare tale verifica all’ufficio di revisione esterno.
L’autorità di vigilanza può emanare disposizioni sulla gestione dei rischi e sul sistema di controllo interno sempreché concernano gli assicuratori.
Gli articoli 20 (Garanzia di un’attività irreprensibile) e 38 capoverso 2 lettera f (revoca di persone) si applicano per analogia alla società holding.
Con riferimento ai capoversi 1 e 3, l’obbligo d’informare di cui all’articolo 35 si applica per analogia alla società holding dirigente.
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