rivestire la forma giuridica della società anonima, della società cooperativa, dell’associazione o della fondazione;
avere sede in Svizzera;
disporre di un’organizzazione e di una gestione garanti dell’osservanza delle prescrizioni legali;
disporre di un capitale di partenza sufficiente, essere sempre in grado di soddisfare gli obblighi finanziari e, in particolare, disporre delle riserve necessarie;
disporre di un ufficio di revisione esterno abilitato;
esercitare l’assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità e garantire la parità di trattamento degli assicurati; destinano a soli scopi d’assicurazione sociale malattie i fondi provenienti da quest’ultima;
1 offrire l’assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito; in casi particolari, l’autorità di vigilanza può esentare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo;
esercitare l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera conformemente alla LAMal2;
accettare, nei limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale, ogni persona tenuta ad assicurarsi o avente diritto a stipulare un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera;
essere in grado di adempiere tutti gli altri requisiti della presente legge e della LAMal.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 74;FF 2022 1180). ↩