Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli assicuratori devono:
disporre di un piano d’esercizio secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–f e i–p e presentarlo all’autorità di vigilanza;
garantire le pretese derivanti da rapporti di assicurazione e da contratti di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie secondo l’articolo 15;
disporre di una gestione dei rischi secondo l’articolo 22;
disporre di un ufficio di revisione interno secondo l’articolo 23.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge devono:
adempiere le condizioni relative alla delega di compiti di cui all’articolo 6;
offrire la garanzia di un’attività irreprensibile secondo l’articolo 20.
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