834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 7 cpv. 2 LIPG)
Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell’indennità totale massima, moltiplicata per il numero dei giorni di servizio.
Spese inferiori a 20 franchi non sono rimborsate.
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