Ha diritto all’assegno per l’azienda chi svolge la sua attività lucrativa principale nell’azienda agricola di famiglia e che:
- può essere qualificato come lavoratore salariato del settore agricolo ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19521sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) oppure è sposato al capo dell’azienda;
- presta servizio per almeno 12 giorni consecutivi; e
- per sostituire il quale è assunta, per lavorare nell’azienda, una persona retribuita per almeno dieci giorni con un salario che raggiunge, sulla base di una media giornaliera, almeno l’importo dell’assegno per l’azienda.