(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)1
La madre o l’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se:2
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