834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 17–19 LIPG)
Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:
per la madre tenuta a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
per l’altro genitore tenuto a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l’ultimo giorno di fruizione del congedo per l’altro genitore;
per la madre e l’altro genitore domiciliati all’estero che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.
L’articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
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