834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 17–19 LIPG)
Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.
Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego.
Il datore di lavoro presso il quale l’altro genitore è impiegato durante il suo congedo o la cassa di disoccupazione dell’altro genitore attesta la fruizione dei giorni di congedo.
L’organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). ↩
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