(art. 16n LIPG)
Una matrigna o un patrigno ha diritto secondo l’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se:
- vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l’autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell’educazione del figlio; e
- un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.