(art. 16n LIPG)
Il diritto della madre disoccupata o dell’altro genitore disoccupato è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e fino all’inizio del diritto la madre o l’altro genitore ha percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.