836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:
1 numero AVS2, cognome, nome, data di nascita, sesso e Stato di domicilio del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
numero AVS, cognome, nome, data di nascita e sesso dell’avente diritto;
la relazione intercorrente tra il figlio e l’avente diritto;
la situazione occupazionale dell’avente diritto;
il servizio competente per il calcolo e il versamento dell’assegno conformemente all’articolo 21c LAFam;
l’agenzia o il servizio di compensazione competente per la gestione della pratica, qualora non si trattasse del servizio di cui alla lettera e;
il tipo di assegno familiare;
la base legale dell’assegno familiare;
l’inizio e la fine del diritto;
il datore di lavoro, nel caso in cui la cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato lo richieda.
L’UFAS emana direttive sui dettagli dei dati da registrare.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2779). ↩
Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 40 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
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