I seguenti servizi sono autorizzati ad accedere in linea al registro degli assegni familiari:1
- i servizi di cui all’articolo 21c LAFam;
- i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
- le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAFam;
- 2 l’UFAS, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 27 capoverso 2 LAFam e all’articolo 72a capoverso 2 lettera c LAVS;;
- la Segreteria di Stato dell’economia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 19823sull’assicurazione contro la disoccupazione.