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Commenti: Art. 18e | Omnilex
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OAFami · Ordinanza sugli assegni familiari
Art. 18e
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836.21
OAFami
Federal Council Ordinance
1 gen 2009
Fonte originale
L’UFAS controlla almeno una volta l’anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all’articolo 21
c
LAFam.
Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine.
Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l’UFAS ne informa la competente autorità di vigilanza.
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